DANNI ALLUVIONE 2019 - ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE. FASE II

Con l’Ordinanza 932/22 in oggetto, consultabile al seguente link: https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/ocdpc-n-932-del-13-ottobre-2022-0 è stata attivata l’istruttoria per la concessione di contributi, per il ripristino dei danni a...
Data:

21 gennaio 2023

Tempo di lettura:

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Con l’Ordinanza 932/22 in oggetto, consultabile al seguente link: https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/ocdpc-n-932-del-13-ottobre-2022-0 è stata attivata l’istruttoria per la concessione di contributi, per il ripristino dei danni a favore dei titolari delle attività economiche e produttive, secondo i criteri stabili dall’allegato C alla stessa ordinanza, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nel territorio piemontese nel biennio 2019/2020; in proposito è opportuno ricordare che tale ordinanza riguarda gli eventi e territori per i quali sia stato riconosciuto lo stato di emergenza con Delibera del Consiglio dei Ministri.
I contributi sono stanziati in base alla L. 234 del 30 dicembre 2021, comma 448, articolo 1, per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati ai sensi di quanto previsto dall’articolo 25 comma 2 lettera e) del D. Lgs 1/2018; è importante sottolineare che tali ulteriori contributi verranno erogati al netto degli eventuali contributi previsti dall’articolo 25 comma 2 lettera c) del già citato decreto legislativo per i quali è attualmente in corso la procedura di erogazione ai beneficiari (vedi nota prot. n. 42296/A1802B – erogazione massima di 20.000 euro).

Soggetti beneficiari del contributo:
a) la domanda di contributo, per i danni superiori a 20.000 euro, può essere presentata dalle imprese che risultano già beneficiarie di un contributo ai sensi dell’Ordinanza commissariale n. 1/2021 (che prevede un contributo massimo erogabile di € 20.000,00) qualora il contributo spettante superi i 20.000 euro e, chiaramente, al netto dei contributi già percepiti.
b) possono inoltrare la domanda ai Comuni anche le imprese che, per mero errore materiale, e comunque a fronte di altra denuncia di danno trasmessa al Comune in prossimità dell’evento
calamitoso, non abbiano perfezionato nei termini il modello C1; tali casi non risultano quindi presenti negli elenchi approvati dalla Regione con gli atti di riparto (DD 2840 del 15/9/22 e
Ordinanza n. 3/2022 del 8/9/22). Nei casi precisati la domanda di contributo delle imprese dovrà essere obbligatoriamente accompagnata da una perizia giurata di un tecnico abilitato (Paragrafo 9,
Allegato C dell’ordinanza 932/2022). Si sottolinea la caratteristica della perizia giurata in coerenza con le disposizioni regionali di cui all’ordinanza commissariale 1/2021.

Precisiamo altresì che la domanda di contributo potrà anche riguardare i costi sostenuti per la delocalizzazione dell’immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile secondo quanto
disposto ai paragrafi: Paragrafo 2, punto 2.1, Paragrafo 3, punto 3.3 lettera b) e Paragrafo 10; tale tipologia di aiuto non era in precedenza prevista dai criteri regionali relativi alla prima fase (importi fino a 20.000 euro).

In allegato il link all’Ordinanza della Protezione Civile n. 932 del 13 ottobre 2022 e i moduli integrativi da compilare e restituire al Comune entro e non oltre il 18 febbraio 2023


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Ultimo aggiornamento pagina: 21/01/2023 13:19:55

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