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<title>Comune di Bosco Marengo</title>
<link>http://www.comune.boscomarengo.al.it</link>
<language>it</language>
<description>Le ultime 10 notizie.</description>
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<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 10:17:57 +0100</pubDate>
<item>
<title><![CDATA[26/05/2008 - Lettera ad ARPA ed ACOS]]></title>
<link>http://www.comune.boscomarengo.al.it/news.php?id_news=20</link>
<description>
<![CDATA[&nbsp; 
<p style="margin-bottom: 0cm"><span face="Arial, sans-serif">Bosco Marengo, 31marzo 2008</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm"><br /></p>
<p style="margin-bottom: 0cm"><span face="Arial, sans-serif">Spett.le</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm"><span face="Arial, sans-serif">ARPA Piemonte</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm"><span face="Arial, sans-serif">Spalto Marengo, 37</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm"><span face="Arial, sans-serif">15100 ALESSANDRIA</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm"><br /></p>
<p style="margin-bottom: 0cm"><span face="Arial, sans-serif">p.c. Spett.le </span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm"><span face="Arial, sans-serif">ACOS S.p.A</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm"><span face="Arial, sans-serif">C.so Italia, 49</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm"><span face="Arial, sans-serif">15067 Novi Ligure</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm"><span face="Arial, sans-serif"></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm"><br /></p>
<p style="margin-bottom: 0cm"><br /></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"><span face="Arial, sans-serif">La sottoscritta Laura Buffrini, in qualità di Assessore all’Ambiente presso il Comune di Bosco Marengo, dopo gli avvenimenti che hanno inquinato le falde acquifere degli acquedotti di Novi Ligure e Pozzolo Formigaro con relativo divieto di approvigionamento dell'acua per uso alimentare: in conseguenza anche degli eventi verificatisi nel territorio di Spinetta Marengo con inquinamento dei pozzi da cromo esavalente, si richiede un attento monitoraggio dei pozzi presenti nel territorio di Bosco Marengo, essendo lo stesso limitrofo alle zone interessate dagli eventi.</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"><span face="Arial, sans-serif">Distinti saluti</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"><span face="Arial, sans-serif">Laura Buffrini</span></p>]]>
</description>
<pubDate>Mon, 26 May 2008 0:00:00 +0100</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[19/04/2008 - Ordinanze TAR Piemonte]]></title>
<link>http://www.comune.boscomarengo.al.it/news.php?id_news=17</link>
<description>
<![CDATA[&nbsp; 
<p style="margin-bottom: 0.49cm" align="right"><span face="Times Nordic, Times New Roman, serif"><span style="font-size: 11pt" size="2"><strong>N. 00290/2008 REG.ORD.</strong></span></span></p>
<p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm" align="right"><span face="Times Nordic, Times New Roman, serif"><span style="font-size: 11pt" size="2"><strong>N. 00363/2008 REG.RIC.</strong></span></span></p>
<p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 0.5cm" align="center"><span style="color:#000000;"></span></p>
<p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 0.5cm" align="center"><span style="color:#000000;"><span face="Garamond, serif"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong></span></span></p>
<p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 0.5cm" align="center"><span style="color:#000000;"><span face="Garamond, serif"><span style="font-size: 13pt" size="3"><strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte</strong></span></span></span></p>
<p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 0.5cm" align="center"><span style="color:#000000;"><span face="Garamond, serif"><span style="font-size: 13pt" size="3"><strong>(Sezione Prima)</strong></span></span></span></p>
<p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; text-indent: 1cm; line-height: 0.5cm"><span face="Garamond, serif"><span style="font-size: 15pt" size="4">ha pronunciato la presente</span></span></p>
<p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 0.5cm" align="center"><span style="color:#000000;"><span face="Garamond, serif"><span style="font-size: 13pt" size="3"><strong>ORDINANZA</strong></span></span></span></p>
<p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 0.5cm" align="justify"><span face="Garamond, serif"><span style="font-size: 15pt" size="4">Sul ricorso numero di registro generale 363 del 2008, proposto da: <br />Societa' Elciter S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Bormioli, Alessandro Re, con domicilio eletto presso l’avv. Alessandro Re in Torino, via Cernaia, 31; </span></span></p>
<p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 0.5cm" align="center"><span face="Garamond, serif"><span style="font-size: 15pt" size="4"><em><strong>contro</strong></em></span></span></p>
<p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 0.5cm" align="justify"><span face="Garamond, serif"><span style="font-size: 15pt" size="4">Comune di Bosco Marengo, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Greppi, Paolo Monti, Giorgio Razeto, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Fiore in Torino, via E. De Sonnaz, 19; </span></span></p>
<p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 0.5cm" align="center"><span face="Garamond, serif"><span style="font-size: 15pt" size="4"><em><strong>per l'annullamento</strong></em></span></span></p>
<p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 0.5cm" align="center"><span face="Garamond, serif"><span size="4"><em>previa sospensione dell'efficacia,</em></span></span></p>
<p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 0.5cm" align="justify"><span face="Garamond, serif"><span style="font-size: 15pt" size="4">- dell'ordinanza n. 1 del 10.12.07, con cui il Comune di Bosco Marengo ha ordinato alla Società Elciter s.r.l. di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi demolendo due vasche e una canaletta di raccolta delle acque, notificata il 20.12.07 alla Società Elciter;</span></span></p>
<p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 0.5cm" align="justify"><span face="Garamond, serif"><span style="font-size: 15pt" size="4">- dell'ordinanza n. 0006251 del 21.12.07 con cui il Comune ha ordinato alla Elciter s.r.l. di provvedere al pagamento di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n. 380/2001 per altre canalette, notificata il 27.12.07 alla Società Elciter;</span></span></p>
<p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 0.5cm" align="justify"><span face="Garamond, serif"><span style="font-size: 15pt" size="4">- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso.</span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 0.5cm"><br /></p>
<p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 0.5cm" align="justify"><span face="Garamond, serif"><span style="font-size: 15pt" size="4">Visto il ricorso con i relativi allegati;</span></span></p>
<p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 0.5cm" align="justify"><span face="Garamond, serif"><span style="font-size: 15pt" size="4">Visti tutti gli atti della causa;</span></span></p>
<p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 0.5cm" align="justify"><span face="Garamond, serif"><span style="font-size: 15pt" size="4">Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</span></span></p>
<p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 0.5cm" align="justify"><span face="Garamond, serif"><span style="font-size: 15pt" size="4">Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bosco Marengo;</span></span></p>
<p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 0.5cm" align="justify"><span face="Garamond, serif"><span style="font-size: 15pt" size="4">Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</span></span></p>
<p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 0.5cm" align="justify"><span face="Garamond, serif"><span style="font-size: 15pt" size="4">Relatore nella camera di consiglio del giorno 03/04/2008 il dott. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</span></span></p>
<p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 0.5cm" align="justify"><span face="Garamond, serif"><span style="font-size: 15pt" size="4">Ritenuta, ad un primo sommario esame, l’insussistenza del fumus boni iuris del ricorso, atteso che le opere oggetto dell’ordinanza impugnata non risultano assistite da idoneo titolo edilizio;</span></span></p>
<p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 0.5cm" align="center"><span face="Garamond, serif"><span style="font-size: 15pt" size="4">P.Q.M.</span></span></p>
<p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 0.5cm" align="justify"><span face="Garamond, serif"><span style="font-size: 15pt" size="4">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - 1^ Sezione – respinge la suindicata domanda cautelare.</span></span></p>
<p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 0.5cm" align="justify"><span face="Garamond, serif"><span style="font-size: 15pt" size="4">La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</span></span></p>
<p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 0.5cm" align="justify"><span face="Garamond, serif"><span style="font-size: 15pt" size="4">Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 03/04/2008 con l'intervento dei Magistrati:</span></span></p>
<p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; text-indent: 1cm; line-height: 0.5cm"><span face="Garamond, serif"><span style="font-size: 15pt" size="4">Franco Bianchi, Presidente</span></span></p>
<p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; text-indent: 1cm; line-height: 0.5cm"><span face="Garamond, serif"><span style="font-size: 15pt" size="4">Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Primo Referendario, Estensore</span></span></p>
<p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; text-indent: 1cm; line-height: 0.5cm"><span face="Garamond, serif"><span style="font-size: 15pt" size="4">Ivo Correale, Primo Referendario</span></span></p>
<table cellspacing="0" cellpadding="1" width="645" border="0"><colgroup><col width="300" /><col width="6" /><col width="333" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td width="300">
<p align="center"></p></td>
<td width="6">
<p align="center"><br /></p></td>
<td width="333">
<p align="center"><br /></p></td></tr>
<tr>
<td width="300">
<p align="center"></p></td>
<td width="6">
<p align="center"><br /></p></td>
<td width="333">
<p align="center"><br /></p></td></tr>
<tr>
<td width="300">
<p align="center"><span size="4"><strong>L'ESTENSORE</strong></span></p></td>
<td width="6">
<p align="center"><br /></p></td>
<td width="333">
<p align="center"><span size="4"><strong>IL PRESIDENTE</strong></span></p></td></tr>
<tr>
<td width="300">
<p align="center"></p></td>
<td width="6">
<p align="center"><br /></p></td>
<td width="333">
<p align="center"><br /></p></td></tr>
<tr>
<td width="300">
<p align="center"></p></td>
<td width="6">
<p align="center"><br /></p></td>
<td width="333">
<p align="center"><br /></p></td></tr>
<tr>
<td width="300">
<p align="center"></p></td>
<td width="6">
<p align="center"><br /></p></td>
<td width="333">
<p align="center"><br /></p></td></tr></tbody></table>
<p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 0.5cm" align="center"><span face="Garamond, serif"><span style="font-size: 15pt" size="4">DEPOSITATA IN SEGRETERIA</span></span></p>
<p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 0.5cm" align="center"><span face="Garamond, serif"><span style="font-size: 15pt" size="4">Il 07/04/2008</span></span></p>
<p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 0.5cm" align="center"><span face="Garamond, serif"><span style="font-size: 15pt" size="4">IL SEGRETARIO</span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm"><br /></p>]]>
</description>
<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 0:00:00 +0100</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[19/04/2008 - Sentenze TAR Piemonte]]></title>
<link>http://www.comune.boscomarengo.al.it/news.php?id_news=18</link>
<description>
<![CDATA[<p class="repubblica"><img src="http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione%201/2005/200500321/Provvedimenti/stemma.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p class="repubblica">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte</p>
<p class="sezione">(Sezione Prima)</p>
<p class="tabula">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione">SENTENZA</p>
<p class="popolo">Sul ricorso numero di registro generale 321 del 2005, proposto da: <br />Elciter Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Bormioli, Alessandro Re, con domicilio eletto presso Alessandro Re in Torino, via Cernaia, 31; <br /></p>
<p class="contro">contro</p>
<p class="popolo">Comune Bosco Marengo, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Greppi, Paolo Monti, Giorgio Razeto, con domicilio eletto presso Antonio Fiore in Torino, via E. De Sonnaz, 19; <br /></p>
<p class="contro">per l'annullamento</p>
<p class="popolo">-della deliberazione consigliare n. 47 del 4/12/2004 avente ad oggetto: adozione di variante parziale al P.R.G.C. ex art. 17, comma 7, l.r. n. 56/77 e s.m.i., </p>
<p class="popolo">-di ogni atto presupposto e preparatorio, conseguente e connesso e in particolare della (sconosciuta) delibera di Giunta n. 53 de120/11/2004; </p>
<p class="popolo">-del provvedimento, prot. n. 1215 del 25 febbraio 2005, assunto dal funzionario responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Bosco Marengo, con il quale è stata comunicata alla Elciter S.r.l. la decisione sindacale di sospendere ogni determinazione sull'istanza di permesso di costruire, per la realizzazione di tre fabbricati ad uso produttivo in Via Borgata Donna, presentata dalla Società medesima;</p>
<p class="popolo">- dell'eventuale sconosciuto provvedimento del Sindaco di adozione della misura di salvaguardia;</p>
<p class="popolo">- del parere rilasciato dalla Commissione edilizia in data 21 aprile 2005, verbale n. 2, con riguardo all’istanza di permesso di costruire presentata dalla Elciter S.r.l. e della nota del Responsabile Unico del Comune di Bosco Marengo del 22 aprile 2004, prot. n. 2006, di comunicazione del parere medesimo</p>
<p class="popolo">e per la condanna</p>
<p class="popolo">del Comune al risarcimento del conseguente danno.</p>
<p class="popolo"></p><br />
<p class="popolo">Visto il ricorso con i relativi allegati;</p>
<p class="popolo">Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune Bosco Marengo;</p>
<p class="popolo">Viste le memorie difensive;</p>
<p class="popolo">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo">Relatore nell'udienza pubblica del giorno 06/03/2008 il dott. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p class="fatto">FATTO</p>
<p class="popolo">Con il ricorso in oggetto, la ricorrente espone di essere proprietaria, in Comune di Bosco Marengo, di un terreno, con retrostanti fabbricati, a destinazione industriale nel vigente P.R.G.C., censito a catasto nel foglio 38, mapp. 262, 265 e 267.</p>
<p class="popolo">Espone che, nell'ottobre 2004, aveva proposto istanza di permesso di costruire, per la realizzazione su detto terreno di altri fabbricati ad uso produttivo.</p>
<p class="popolo">Recentemente, apprendeva dell'adozione da parte del Comune della delibera di variante al P.R.G.C., la quale ha introdotto zone di rispetto delle acque destinate al consumo umano ex art. 21 D.Lgs. n. 152/1999, comprendenti i terreni di sua proprietà.</p>
<p class="popolo">Per effetto della salvaguardia ex L. n. 1902/1952 s.m.i. l'adozione di siffatta previsione incide fin d'ora sugli interessi e sui diritti della ricorrente comportando gravi limitazioni agli usi produttivi della proprietà.</p>
<p class="popolo">Secondo il ricorrente detto provvedimento è illegittimo per i seguenti motivi.</p>
<p class="popolo">l) Violazione dell'art. 21 D.Lgs. n. 152/1999 per difetto del presupposto. Incompetenza.</p>
<p class="popolo">Secondo parte ricorrente, l'inserimento nel P.R.G.C. delle aree di salvaguardia ex art. 21 D.Lgs. n. 152/1999 si pone come atto esecutivo ed applicativo dell'individuazione delle aree di salvaguardia fatta dalla Regione ed eventualmente, a livello di dettaglio, fatta dalla Provincia; individuazione che non è ancora intervenuta, risultando quindi i provvedimenti comunali impugnati privi del necessario atto prodromico. </p>
<p class="popolo">Inoltre, sarebbe non il Comune bensì la Regione ad individuare la aree di salvaguardia.</p>
<p class="popolo">2) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, poiché non risulterebbe, allo stato, che siano state fatte le prove di portata e di direzione del flusso di falsa che costituiscono la base scientifica per la determinazione delle isocrone.</p>
<p class="popolo"></p><br />
<p class="popolo">3) Eccesso di potere per difetto di motivazione sotto ulteriore profilo: il Comune avrebbe dovuto valutare comparativamente 1'interesse sacrificato dei proprietari dei terreni stessi e quello asseritamente perseguito con l' adozione della variante, per dimostrare la reale prevalenza di quest'ultimo.</p>
<p class="popolo">4) Violazione dell'art. 17 l.r. n- 56/1977: l'impugnata variante è stata adottata ex art. 17.7 l.r. n. 56/1977 e cioè come variante parziale al P.R.G.C., ma rientrando l’oggetto della variante nella fattispecie ex art. 17.4, è da qualificare come variante strutturale, soggetta al diverso procedimento dell'art. 15 L.R.</p>
<p class="popolo">5) Violazione dell'art. 7 L. n. 241/1990. -Eccesso di potere per sviamento.</p>
<p class="popolo">Con successivo ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente impugnava il provvedimento, prot. n. 1215 del 25 febbraio 2005, assunto dal funzionario responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Bosco Marengo, con il quale era stata comunicata alla Elciter S.r.l. la decisione sindacale di sospendere ogni determinazione sull'istanza di permesso di costruire, per la realizzazione di tre fabbricati ad uso produttivo in Via Borgata Donna, presentata dalla Società medesima, nonché il provvedimento del Sindaco di adozione della misura di salvaguardia.</p>
<p class="popolo">Tale impugnativa viene proposta per le seguenti ragioni:</p>
<p class="popolo">I.- Illegittimità in via propria della nota dirigenziale prot. n. 1215 del 25/02/05 e dell'eventuale ordinanza di sospensione adottata dal Sindaco di Bosco Marengo:</p>
<p class="popolo">6) Violazione dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000- Incompetenza. Secondo parte ricorrente, con il provvedimento impugnato, il funzionario dell'Ufficio tecnico del Comune di Bosco Marengo ha comunicato alla Società ricorrente la decisione da parte del Sindaco di sospendere ogni determinazione in ordine all'istanza di permesso di costruire presentata dalla Società stessa. </p>
<p class="popolo">In sostanza, il Sindaco ha applicato alla domanda della Elciter una misura di salvaguardia ex art. 58 della l.r. n. 56/77 , in attesa dell'approvazione definitiva della variante parziale al P.R.G.C. di cui alla D.C.C. n. 47/2004.</p>
<p class="popolo">Tuttavia, la competenza in materia di adozione di misure di salvaguardia, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, risulta attribuita ai dirigenti e non più al Sindaco.</p>
<p class="popolo">7) Falsa applicazione del comma 1 dell'art. 58 della l.r. del Piemonte n. 56/77. Violazione del comma 2 dell'art. 58 della l.r. n. 56/77. Eccesso di potere per carenza ed erroneità dei presupposti. illogicità. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione.</p>
<p class="popolo">a) Nel provvedimento impugnato si legge che "ai sensi dell'art. 58 della L.R. n. 56/77 e smi il Sindaco ha sospeso ogni determinazione sulle istanze di concessione e di autorizzazione che siano in contrasto con le norme specificatamente contenute negli stessi, ai sensi del comma 2 dell'art. 8".</p>
<p class="popolo">Secondo parte ricorrente sarebbe evidente che Controparte ha riportato testualmente la disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 58, relativo alle misure di salvaguardia assunte in attesa dell'approvazione dei Piani territoriali e dei Progetti Territoriali Operativi, anziché riferirsi correttamente al successivo comma 2, concernente le misure di salvaguardia applicate fino all'approvazione definitiva degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi per la pianificazione comunale previsti dalla legge. </p>
<p class="popolo">8) Violazione dell’articolo unico della legge n. 1902/1952. Eccesso di potere per carenza di istruttoria sotto ulteriore profilo.</p>
<p class="popolo">I provvedimenti impugnati risulterebbero illegittimi anche sotto ulteriori profili, in quanto non pare che l’Amministrazione comunale abbia preventivamente acquisito il parere obbligatorio della Commissione Edilizia in merito alla sussistenza del contrasto fra il progetto di costruzione dei tre fabbricati presentato dalla Elciter e la variante al P.R.G adottata nonché in merito alla conseguente necessità di sospendere il procedimento relativo all’istanza di permesso di costruire avanzata dalla Società medesima.</p>
<p class="popolo">9) Violazione dell’art. 58, comma 2, della l.r. n. 56/77. Violazione dell’articolo unico della legge n. 1902/1952. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione sotto ulteriore profilo, ciò in quanto sia l’art. 58, comma 2, della l.r. n. 56/77 sia l’articolo unico della legge n. 1902/1952 stabiliscono che il provvedimento con il quale si adotta la misura di salvaguardia deve essere adeguatamente motivato ed in particolare deve essere evidenziato in esso l’esistenza e la natura del contrasto fra il progetto relativo all’istanza di permesso di costruire presentata dal soggetto privato e le prescrizioni contenute nel piano regolatore in itinere.</p>
<p class="popolo">10) Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione sotto ulteriore profilo; ciò in quanto proprio in considerazione del fatto che i terreni della ricorrente risultano compresi dal P.R.G.C. in zona industriale, il Comune avrebbe dovuto valutare comparativamente –ma non lo ha fatto –l’interesse sacrificato dei proprietari dei terreni stessi e quello asseritamene perseguito con l’adozione della misura di salvaguardia, per dimostrare la reale prevalenza di quest’ultimo.</p>
<p class="popolo">11) Violazione dell'art. 58. comma 2, dellal.r. n. 56/77. Violazione delle disposizioni contenute nella variante al P.R.G.C. adottata con la D.C.C. del Comune di Bosco Marengo n. 47 del 4 dicembre 2004. Violazione dell'art. 8 comma 1 lett. f-bis del D.L gs. n. 22/97, dell’art. 3, comma 3, del DM 5 febbraio 1998 , dell’art. 6, comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 22/97 e dell'art. 14 del D.L. n. 138/2002, concernenti la definizione di “rifiuto". Eccesso di potere per carenza di istruttoria. illogicità e contraddittorietà: secondo il ricorrente, l'adozione della misura di salvaguardia presuppone che sussista un contrasto fra la previsione urbanistica del piano in itinere e il progetto oggetto dell'istanza di permesso di costruire presentata da un soggetto privato.</p>
<p class="popolo">Nel caso di specie, dovrebbe esistere un contrasto fra le prescrizioni contenute nella variante al P.R.G.C., concernenti l'individuazione e la disciplina delle zone di rispetto a protezione dei pozzi di captazione dell'acquedotto e la realizzazione dei tre edifici ad uso produttivo da parte della ricorrente.</p>
<p class="popolo">In via subordinata, viene dedotta l’illegittimità della D.C.C. del Comune di Bosco Marengo n. 47 del 4 dicembre 2004 per violazione dell’art. 21 del D.Lgs. n. 152/99 e per eccesso di potere per illogicità.</p>
<p class="popolo">La Società ricorrente ha impugnato la D.C.C. n. 47 del 4 dicembre 2004 sotto un ulteriore profilo, oltre a quelli già indicati in ricorso, per l'ipotesi in cui l'assunzione della misura di salvaguardia costituisca manifestazione dell'intento del Comune di interpretare la variante al P.R.G. nel senso di considerare vietato all'interno delle fasce di rispetto ex art. 21 del D.Lgs. n. 152/99 lo stoccaggio di qualsiasi tipo di prodotto, anche non pericoloso. Secondo parte ricorrente, se tale fosse il significato delle previsioni contenute nella variante al P.R.G. essa sarebbe illegittima per violazione dell'art. 21 del D.Lgs. n. 152/99 nonché per eccesso di potere per illogicità.</p>
<p class="popolo">13) Illegittimità per gli stessi vizi già dedotti nel ricorso a carico degli atti con il medesimo impugnati.</p>
<p class="popolo">Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti è stato impugnato il parere rilasciato dalla Commissione edilizia in data 21 aprile 2005, verbale n. 2, con riguardo all’istanza di permesso di costruire presentata dalla Elciter S.r.l. e della nota del Responsabile Unico del Comune di Bosco Marengo del 22 aprile 2004, prot. n. 2006, di comunicazione del parere medesimo</p>
<p class="popolo">Infatti, con nota dirigenziale del Responsabile Unico del Comune di Bosco Marengo del 22 aprile 2004, prot. n. 2600, era stato trasmesso allo SUAP di Novi Ligure il parere della Commissione edilizia rilasciato in data 21 aprile 2005, con il quale sarebbe stata sospesa la pratica concernente il permesso di costruire dalla stessa richiesto, considerato che "l 'insediamento richiesto ricade nelle fasce di rispetto di cui sopra”.</p>
<p class="popolo">L'impugnazione viene estesa anche a tale provvedimento per le seguenti ragioni:</p>
<p class="popolo">14) Incompetenza della Commissione edilizia.</p>
<p class="popolo">15) Illegittimità per i medesimi vizi dedotti con i recedenti motivi aggiunti proposti avverso la nota dirigenziale prot. n. 1215 del 25/2/05 e l’eventuale provvedimento di sospensione emesso dal Sindaco di Bosco Marengo.</p>
<p class="popolo">Si costituiva l’Amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del ricorso.</p>
<p class="popolo">Alla pubblica udienza del 6 marzo 2008, il ricorso veniva posto in decisione.</p>
<p class="fatto">DIRITTO</p>
<p class="popolo">Ritiene il collegio che il ricorso sia infondato.</p>
<p class="popolo">Infatti, in relazione al primo motivo di ricorso, si osserva che il Comune ha esercitato i poteri propri in materia di pianificazione urbanistica: il Piano Regolatore disciplina anche le fasce di rispetto dalle opere di presa degli acquedotti, ai sensi dell'art. 27, settimo comma, della L.R.P. 5 dicembre 1977, n. 56, secondo cui: "Il Piano Regolatore Generale determina le fasce di rispetto attorno alle opere di presa degli acquedotti".</p>
<p class="popolo">Per tanto, il Comune di Bosco Marengo era legittimato a modificare il P.R.G.C. allo scopo di predisporre delle fasce di rispetto delle opere di captazione. </p>
<p class="popolo">In effetti, la delibera della Giunta Comunale n. 53 del 20 novembre 2004, sulla cui base è stata avviata la variante, stabilisce come finalità propria la "migliore salvaguardia del territorio e delle falde acquifere".</p>
<p class="popolo">E’ evidente, inoltre, che il Comune può predisporre, discrezionalmente, una tutela urbanistica di aree del territorio considerate di particolare rilevanza come quelle delle falde acquifere e relative opere di captazione.</p>
<p class="popolo">Anche il secondo motivo di ricorso è infondato, in quanto la variante al P .R.G.C. è stata assunta sulla base della delibera della Giunta Comunale n. 53 del 20 novembre 2004, che ha recepito uno specifico studio del Geologo dott. Paolo Pastorino, che ha sostituito la previgente fascia di rispetto, definita in modo geometrico (circolare con raggio di 200 mt. dall'asse del pozzo), con altra individuata con criterio cronologico, secondo le isocrone delle acque. Tale studio presuppone uno studio approfondito dello scorrimento delle acque e quindi esclude categoricamente la mancanza di istruttoria.</p>
<p class="popolo">E’ infondato anche il terzo motivo di ricorso, poiché in materia di pianificazione urbanistica non valgono i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, per effetto dell'art. 13: "le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti delle attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti di pianificazione e di programmazione", il che esclude in particolare la necessità di una motivazione che ponga in comparazione gli interessi pubblici perseguiti dall'ente pianificatore con quelli confliggenti dei privati incisi da vincoli, salvo impegni già presi con la stipula di una convenzione di lottizzazione o quando lo strumento incida su aspettative qualificate, nel qual caso la motivazione richiesta non consiste in un generale raffronto tra l'oggetto della variante ed altre aree del territorio comunale potenzialmente utilizzabili, ma deve comprendere l'indicazione delle ragioni di pubblico interesse che giustificano il mutamento della qualificazione urbanistica della specifica zona interessata (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 21 giugno 2007, n. 3400).</p>
<p class="popolo">E' evidente che la semplice presentazione di un permesso di costruire non può costituire un'aspettativa qualificata, che possa imporre l'obbligo di comparazione con l'interesse pubblico relativo alla predisposizione di una variante urbanistica a tutela delle falde acquifere e delle opere di captazione.</p>
<p class="popolo">Il quinto motivo di ricorso, formulato per violazione dell'art. 7 della L. 7.8.1990, n. 241 è infondato per le stesse ragioni già espresse.</p>
<p class="popolo">La difesa avversaria sostiene, nel quarto motivo di ricorso, che il Comune avrebbe dovuto seguire il procedimento prescritto per le varianti di tipo strutturale, in quanto avrebbe inciso sulla struttura generale dei vincoli nazionali e regionali a tutela di emergenze ambientali.</p>
<p class="popolo">Tuttavia, nella fattispecie, si è soltanto modificato il criterio di applicazione di un vincolo già previsto dal piano regolatore (dal criterio geometrico a quello cronologico).</p>
<p class="popolo">Inoltre, secondo la circolare esplicativa della Regione Piemonte 5.8.1998, n. 12/PET, deve essere applicato il procedimento delle varianti strutturali solo nell'ipotesi in cui si "incida" sulla struttura del vincolo, cioè quando la variante proposta formuli previsioni non evidentemente coerenti con le finalità del vincolo.</p>
<p class="popolo">Tale presupposto, chiaramente, non sussiste perché, come già detto, l'adozione del criterio cronologico era finalizzato ed ha condotto ad una migliore tutela delle falde acquifere e delle opere di captazione. La variante parziale adottata dal Comune di Bosco Marengo si pone, pertanto, in sintonia rispetto al precedente vincolo.</p>
<p class="popolo">Sul primo motivo del ricorso per motivi aggiunti del 14.4.2005, si osserva che lo stesso è infondato perché, come ammette la stessa difesa avversaria, il provvedimento di salvaguardia è stato emesso dal responsabile del procedimento.</p>
<p class="popolo">E' vero che nella nota dirigenziale si fa riferimento al Sindaco ma ciò è dovuto esclusivamente al fatto che l'art. 58 della L.R.P. 5.12.1977 n. 56 richiamava la competenza del Sindaco. Quest'ultimo, tuttavia, non ha assunto alcun atto.</p>
<p class="popolo">Il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti del 14.4.2005 è parimenti infondato, posto che l'errata citazione del primo (anziché secondo) comma dell'art. 58 non implica un errore sui presupposti giuridici e di fatto presi in considerazione dal Comune, al fine di emanare l'atto di sospensione del procedimento: infatti, nella nota n. 1215 del 25.2.2005 sono richiamati l'adozione della variante parziale, la sua incidenza sull'area interessata alla costruzione dei fabbricati ad uso produttivo richiesti dalla Elciter S.r.l. e l'esercizio del potere di sospensione sulle istanze che si pongano in contrasto con le norme urbanistiche adottate ed in corso di approvazione.</p>
<p class="popolo">Il terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti del 14.4.2005 è infondato, poiché le misure di salvaguardia sono esaustivamente ed autonomamente regolate dall'art. 58 della L.R.P. 5.12.1977 n. 56, la quale non prescrive la necessità del preventivo parere della Commissione Edilizia. </p>
<p class="popolo">Anche il quarto motivo del ricorso per motivi aggiunti del 14.4.2005 è infondato, in quanto dalla determinazione del funzionario responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 1215 del 25.2.2005 è richiamata in modo esplicito la variante parziale al P.R.G.C. adottata, disciplinante le nuove aree di rispetto delle falde acquifere e delle opere di captazione. </p>
<p class="popolo">Nel caso di specie, la salvaguardia è determinata dal fatto che le opere progettate dalla Elciter si trovano all'interno dell'area di rispetto individuata dalla variante al P.R.G.C.: è evidente che non occorreva una particolare istruttoria, essendo sufficiente l' esame della cartografia allegata alla variante.</p>
<p class="popolo">Il quinto motivo del ricorso per motivi aggiunti del 14.4.2005 è infondato poiché l’atto è vincolato e non ammette alcuna comparazione di interessi, come esattamente rileva parte resistente.</p>
<p class="popolo">Il sesto motivo di ricorso è infondato, atteso che l'art. 6, secondo comma, del Regolamento Regionale 1l.12.2006 n. 15/R, nella fascia di rispetto ristretta, vieta la realizzazione di fabbricati a qualunque uso destinati.</p>
<p class="popolo">Le norme di attuazione della variante al P.R.G.C. individua come "centri di pericolo" non solo la gestione ed il trattamento di rifiuti ma anche i siti industriali nei quali, senza dubbio, rientra anche l'insediamento Elciter S.r.1.</p>
<p class="popolo">Secondo il P.R.G.C., conformemente alla legge allora vigente, solo la Regione avrebbe potuto consentire la realizzazione, all'interno delle zone di rispetto, di interventi di edilizia residenziale: pertanto, il progetto Elciter S.r.l. non avrebbe potuto essere approvato.</p>
<p class="popolo">Il settimo motivo del ricorso per motivi aggiunti del 14.4.2005, relativo alla illegittimità della delibera C.C. n. 47 del 4 dicembre 2004 è inammissibile, perché proposto oltre il termine perentorio di sessanta giorni prescritto dalla legge.</p>
<p class="popolo">L’ottavo motivo del ricorso per motivi aggiunti del 14.4.2005 è infondato: poiché il ricorso principale è infondato per le motivazioni sopra dette, lo stesso vale per il presente motivo di illegittimità derivata.</p>
<p class="popolo">Il ricorso per motivi aggiunti del 17 giugno 2005 è da considerare inammissibile, perché notificato alla parte personalmente invece che al difensore costituito in giudizio in data 27 aprile 2005, con il deposito della relativa comparsa e per carenza di interesse, atteso che il parere della Commissione edilizia non è obbligatorio e comunque è stato assunto successivamente alla provvedimento di sospensione dell'esame della pratica da parte del responsabile del servizio tecnico.</p>
<p class="popolo">Poiché il ricorso principale ed i ricorsi per motivi aggiunti sono infondati, non sussiste alcun diritto al risarcimento del danno.</p>
<p class="popolo">Pertanto, alla luce delle suesposte argomentazioni deve essere in parte respinto il ricorso in oggetto, in quanto infondato e, in parte, dichiarato inammissibile.</p>
<p class="popolo">Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.</p>
<p class="fatto">P.Q.M.</p>
<p class="popolo">il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - 1^ Sezione, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe indicato, lo dichiara in parte inammissibile e in parte lo respinge, ai sensi di cui in motivazione.</p>
<p class="popolo">Compensa le spese di lite tra le parti.</p>
<p class="popolo">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo">Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 06/03/2008 con l'intervento dei Magistrati:</p>
<p class="popolo"></p>
<p class="popolo"></p>
<p class="tabula">Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente FF, Estensore</p>
<p class="tabula">Ivo Correale, Primo Referendario</p>
<p class="tabula">Alfonso Graziano, Referendario</p>
<table class="sottoscrizioni" style="border-collapse: collapse" cellspacing="1" width="100%" border="0">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td></tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td></tr>
<tr>
<td>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</td></tr></tbody></table>]]>
</description>
<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 0:00:00 +0100</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[19/04/2008 - Sentenze TAR Piemonte]]></title>
<link>http://www.comune.boscomarengo.al.it/news.php?id_news=19</link>
<description>
<![CDATA[<p class="registri">N. 00448/2008 REG.SEN.</p>
<p class="registri">N. 00512/2005 REG.RIC.</p>
<p class="repubblica"><img src="http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione%201/2005/200500512/Provvedimenti/stemma.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p class="repubblica">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte</p>
<p class="sezione">(Sezione Prima)</p>
<p class="tabula">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione">SENTENZA</p>
<p class="popolo">Sul ricorso numero di registro generale 512 del 2005, proposto da: <br />Ireos Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Bormioli, Alessandro Re, con domicilio eletto presso Alessandro Re in Torino, via Cernaia, 31; <br /></p>
<p class="contro">contro</p>
<p class="popolo">Comune Bosco Marengo, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Greppi, Paolo Monti, Giorgio Razeto, con domicilio eletto presso Antonio Fiore in Torino, via E. De Sonnaz, 19; <br /></p>
<p class="contro">per l'annullamento</p>
<p class="previa">previa sospensione dell'efficacia,</p>
<p class="popolo">DELIBERA 29.11.2004 N. 45 - ADOZIONE DI VARIANTE A P.R.G.C.</p>
<p class="popolo"></p><br />
<p class="popolo">Visto il ricorso con i relativi allegati;</p>
<p class="popolo">Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune Bosco Marengo;</p>
<p class="popolo">Viste le memorie difensive;</p>
<p class="popolo">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo">Relatore nell'udienza pubblica del giorno 06/03/2008 il dott. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p class="fatto">FATTO</p>
<p class="popolo">Con il ricorso in oggetto, la ricorrente, società che opera nel settore dei servizi ambientali, espone di svolgere la propria attività presso l’immobile sito in Comune di Bosco Marengo, confinante con via Borgata Donna e la Strada Provinciale 150, individuato catastalmente al Foglio n. 10, mappali n. 72, 74, 13 e 14. </p>
<p class="popolo">Espone che il primo mappale – n. 72 – è in gran parte inserito nel vigente P.R.G. del Comune di Bosco Marengo in zona di tipo “D2” (area per attività produttive), mentre la restante porzione (14,3%) di esso nonché gli altri tre mappali -n. 74, 13 e 14- sono inseriti in zona di tipo "E" (area agricola).</p>
<p class="popolo">Al fine di conseguire 1'uniformità della destinazione urbanistica dell'intera area in armonia con l'attività svolta, in data 9 maggio 2003, la Ireos presentava al Comune di Bosco Marengo istanza di variante parziale al P .R.G.C. ex art. 17 della l.r. n. 56/77 , avente ad oggetto la modifica della destinazione dei mappali di cui al foglio n. 10, n. 74, 13 e 14, nonché della residua parte del mappale n. 72 -utilizzati quali spazi di manovra degli automezzi- da aree di tipo "E" ad aree di tipo "D2", nelle quali è compreso la maggior parte del mappale n. 72 con gli entro stanti fabbricati.</p>
<p class="popolo">Con D.C.C. n. 5 del 15 gennaio 2004, il Comune di Bosco Marengo aveva adottato una variante parziale al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17, comma 7, della l.r. n. 56/77 , con la quale ha accolto alcune istanze provenienti da Imprese operanti in zona, fra cui quella presentata dalla Ireos, estendendo, in</p>
<p class="popolo">particolare, la zona "D2" ai mappali, inseriti in foglio 10, n. 74, 13 e 14 e alla ridotta porzione del mappale n. 72, già inseriti in zona "E".</p>
<p class="popolo">Con successiva D.G.P. n. 257 del 29 aprile 2004, la Provincia di Alessandria ha espresso il proprio parere ex art. 17, comma 7, della l.r. n. 56/77 , in ordine alla compatibilità della predetta variante con il Piano territoriale provinciale.</p>
<p class="popolo">Nonostante il parere provinciale favorevole, con D.C.C. n. 45 del 29 novembre 2004, il Comune di Bosco Marengo, richiamando proprio le conclusioni contenute nella D.G.P. n. 257/2004, ha revocato in toto la D.C.C. n. 5 del 15 gennaio 2004, anche in relazione all’istanza di variazione della ricorrente.</p>
<p class="popolo">La ricorrente ritiene tale atto illegittimo per i seguenti motivi:</p>
<p class="popolo">1) Violazione dell’artt. 17, comma 7, della l.r. del Piemonte n. 56/77. Eccesso di potere per carenza ed erroneità dei presupposti, illogicità, contraddittorietà. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione.</p>
<p class="popolo">Secondo il ricorrente, in conformità a quanto previsto dell’art. 17, comma 7, della l.r. n. 56/77, il Consiglio Comunale avrebbe dovuto approvare definitivamente la variante parziale con riguardo alle previsioni di cui ai punti 1 e 3, attenendosi alle prescrizioni di cui ai punti 1 e 3, attenendosi alle prescrizioni dettate dalla Provincia.</p>
<p class="popolo">Sussisterebbero, dunque, i seguenti vizi:</p>
<p class="popolo">- la violazione dell’art. 17, comma 7, della l.r. n. 56/77, in quanto la delibera comunale impugnata si discosterebbe del tutto ingiustificatamente del parere rilasciato dalla Provincia e dalle indicazioni dalla stessa fornite. Il menzionato art. 7 prevede infatti che, qualora la Provincia non si pronunci entro 45 giorni dalla ricezione della delibera comunale oppure rilasci parere positivo, il Consiglio Comunale delibera sulle eventuali osservazioni e proposte pervenute ed approva definitivamente la variante. Nel caso di specie, nonostante il parere favorevole della Provincia, l' Amministrazione comunale non ha infatti proceduto all'approvazione definitiva della variante parziale;</p>
<p class="popolo">- eccesso di potere per carenza ed erroneità dei presupposti nonché per illogicità, in quanto il provvedimento impugnato presuppone il rilascio da parte della Provincia di Alessandria di un parere negativo con riguardo alla compatibilità con il PTP di tutte le previsioni contenute nella variante adottata dal Comune: tale presupposto sarebbe erroneo, atteso che la Giunta provinciale ha rilasciato parere positivo in relazione al primo ed al terzo punto evidenziati nella D.G.P. n. 257/2004;</p>
<p class="popolo">- eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, in quanto la delibera impugnata non si rapporta sul piano logico-giuridico al contenuto della D.G.P. n. 257/2004 che invoca a presupposto.</p>
<p class="popolo">2) Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà: la delibera comunale impugnata si porrebbe in contrasto con quanto affermato nella D.G.P. n. 257/2004: essa infatti revoca la precedente delibera di variante nonostante il parere positivo rilasciato dalla Provincia di Alessandria con riguardo alle previsioni di cui ai predetti punti 1 e 3 evidenziati nella delibera provinciale medesima.</p>
<p class="popolo">3) Eccesso di potere per sviamento: secondo parte ricorrente si legittimerebbe l'impressione che la D.C.C. di revoca sia stata assunta per ragioni completamente diverse da quelle addotte nel suo contenuto, non palesate perché antigiuridiche. Per il ricorrente, il Consiglio Comunale in carica perseguirebbe lo scopo di osteggiare in linea di principio l'attività produttiva svolta dalla Ireos all'interno del territorio comunale, respingendo tutte le iniziative avanzate dalla stessa.</p>
<p class="popolo">Si costituiva l’Amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del ricorso.</p>
<p class="popolo">Alla pubblica udienza del 6 marzo 2008, il ricorso veniva posto in decisione.</p>
<p class="fatto">DIRITTO</p>
<p class="popolo">Ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato.</p>
<p class="popolo">Sotto il profilo fattuale, si deve evidenziare che la Giunta Provinciale sottolineò che l'ampliamento dell'area industriale "D2" ricadeva, in gran parte, nella fascia inedificabile di rispetto cimiteriale e che la cartografia predisposta dal comune doveva altresì indicare la fascia di rispetto della strada provinciale. </p>
<p class="popolo">La Provincia, inoltre, espresse parere di non compatibilità al Piano Territoriale Provinciale, con riferimento all'area produttiva Frazione Quattrocascine.</p>
<p class="popolo">A fronte del parere della provincia, il comune decise di revocare la delibera di adozione della variante al P.R.G.C.</p>
<p class="popolo">La società ricorrente lamenta che il Comune avrebbe revocato la variante precedentemente adottata, senza tenere conto del parere della provincia, quindi in assenza dei presupposti e di adeguata istruttoria.</p>
<p class="popolo">I motivi di ricorso sono da ritenersi inammissibile, poiché in capo alla Ireos S.p.A. non è configurabile un'aspettativa giuridicamente qualificata relativa all'ottenimento di una variazione delle previsioni urbanistiche.</p>
<p class="popolo">Sul punto la giurisprudenza ha affermato che in capo ai privati coinvolti nelle previsioni del nuovo piano regolatore o della variante dello stesso non è configurabile un' aspettativa qualificata ad una destinazione edificatoria in relazione ad una precedente determinazione dell'Amministrazione, ma solo un'aspettativa generica ad una reformatio in melius analoga a quella di ogni altro proprietario di aree che aspiri ad una utilizzazione più proficua dell' immobile (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 8 ottobre 2007, n. 5210).</p>
<p class="popolo">Pertanto, la ricorrente non può vantare alcuna posizione giuridicamente qualificata al perfezionamento della variante o alla modifica delle previsioni urbanistiche vigenti nel senso aspirato.</p>
<p class="popolo">Peraltro, si osserva che la stessa società ricorrente ammette che i terreni di suo interesse, oggetto della variante di P.R.G.C., si trovano all'interno della fascia di rispetto cimiteriale (pag. 8, ricorso ), ove non sono ammesse nuove costruzioni ne l'ampliamento di quelle esistenti (cfr. art. 338 T.U. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265; art. 27, L.R.P. 5 dicembre 1977, n. 56.</p>
<p class="popolo">Infatti, in materia di vincolo cimiteriale, la salvaguardia dell'area di rispetto cimiteriale di 200 metri prevista dall'art, 338 t.u. 27 luglio 1934, n. 1265 si pone alla stregua di un vincolo assoluto di inedificabilità che non consente in alcun modo l'allocazione sia di edifici, che di opere incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare e che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienico sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all'inumazione e alla sepoltura, nel mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 3 maggio 2007, n. 1933).</p>
<p class="popolo">Il vincolo di inedificabilità della fascia di rispetto cimiteriale non può essere superato mediante la pianificazione urbanistica.</p>
<p class="popolo">Infatti, le fasce di rispetto cimiteriale costituiscono un vincolo di inedificabilità rinveniente direttamente dalla legge, che si impone ex se, con efficacia diretta ed immediata, indipendentemente da qualsiasi recepimento in strumenti urbanistici ed eventualmente anche in contrasto con i medesimi, i quali non sono idonei, per la loro natura, ad incidere sulla esistenza o sui limiti operativi del vincolo stesso.</p>
<p class="popolo">Il comune di Bosco Marengo ha ritenuto legittimamente, pertanto, che non sussistessero sufficienti ragioni per procedere all'approvazione della variante al P.R.G.C.</p>
<p class="popolo">Il parere di non compatibilità al Piano Territoriale Provinciale, con riferimento all'area produttiva Frazione Quattrocascine e lo scarso significato urbanistico del mutamento della destinazione d'uso di un'area comunque inedificabile, a causa della fascia di rispetto cimiteriale, hanno legittimamente indotto il Comune a soprassedere all’approvazione della variante.</p>
<p class="popolo">Pertanto, alla luce delle suesposte argomentazioni deve essere respinto il ricorso in oggetto, in quanto infondato.</p>
<p class="popolo">Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.</p>
<p class="fatto">P.Q.M.</p>
<p class="popolo">il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - 1^ Sezione, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.</p>
<p class="popolo">Compensa le spese di lite tra le parti.</p>
<p class="popolo">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo">Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 06/03/2008 con l'intervento dei Magistrati:</p>
<p class="popolo"></p>
<p class="popolo"></p>
<p class="tabula">Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente FF, Estensore</p>
<p class="tabula">Ivo Correale, Primo Referendario</p>
<p class="tabula">Alfonso Graziano, Referendario</p>
<table class="sottoscrizioni" style="border-collapse: collapse" cellspacing="1" width="100%" border="0">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td></tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td></tr>
<tr>
<td>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</td></tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td></tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td></tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td></tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td></tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td></tr></tbody></table>
<p class="fatto">DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p class="fatto">Il 20/03/2008</p>
<p class="fatto">(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p class="fatto">IL SEGRETARIO</p>]]>
</description>
<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 0:00:00 +0100</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[22/03/2008 - Incontro a Roma per Sogin]]></title>
<link>http://www.comune.boscomarengo.al.it/news.php?id_news=16</link>
<description>
<![CDATA[&nbsp; 
<p style="margin-bottom: 0.49cm"><span style="font-size: 8pt" size="1">In data 18 marzo 2008, si è tenuta la riunione presso la Regione Piemonte per la richiesta da parte della Sogin, driunione ha partecipato anche il Sindaco Angela Lamborizio, l'Assessore all'Ambiente della provincia di Alessandria Penna, l'Assessore all'Ambiente della Regione Piemonte Ruggiero, il Consigliere Regionale Ugo Cavallera, i rappresentanti di APAT, ARPA e Sogin.</span></p>
<p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><span style="font-size: 8pt" size="1">Nel 2004, l'allora Assessore all'Ambiente, Ugo Cavallera, con una delibera regionale aveva chiarito che la "decomissioning" avrebbe potuto essere completata solo al momento della definizione dell'istituzione di un sito nazionale definitivo, per i rifiuti nucleari.</span></p>
<p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><span style="font-size: 8pt" size="1">Questa dellibera è stata superata da una richiesta di interpretazione formulata dal Ministero dell'Ambiente (nota del 21 aprile 2006) dove si chiariva che " </span><em><span style="font-size: 8pt" size="1">la mancata realilzzazione del deposito nazionale in tempo utile </span></em><strong><span style="font-size: 8pt" size="1"><em>non può intralciare</em></span></strong><em><span style="font-size: 8pt" size="1"> il processo di disattivazione accelerata, ma esclusivamente condizionare il fine ultimo del rilascio del condizionamento del sito</span></em><span style="font-size: 8pt" size="1">". Infine con una nota inviata all'Amministrazione Regionale in data 4 marzo 2008, il Ministero dello Sviluppo Economico richiedeva di prevedere "</span><em><span style="font-size: 8pt" size="1">anche per l'impianto di Bosco Marengo, analogamente a quanto deliberato per l'impianto di Trino, la possibilità di utilizzare all'interno delle infrastrutture preesistenti in loco strutture provvisorie per lo stoccaggio intermedio dei materialli derivanti dalle attività di decomissioning</span></em><span style="font-size: 8pt" size="1">" in linea con quanto stabilito dal Ministero stesso.</span></p>
<p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><span style="font-size: 8pt" size="1">Gli incaricati dell aDitta Sogin nell'ambito dell'incontro hanno illustrato il lavoro attuabile a Bosco Marengo affermando che i rifiuti presenti in questo stabilimento sono rifiuti di seconda categoria e di seconda sotto classe e saranno gli unici presenti nel sito fino alla definizione del sito definitivo.</span></p>
<p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><span style="font-size: 8pt" size="1">Il Sindaco di Bosco Marengo ha voluto insistere sulla unicità dei rifiuti e ha esposto la ferma decisione che Bosco Marengo non diventi </span><strong><span style="font-size: 8pt" size="1"><u>assolutamente</u></span></strong><span style="font-size: 8pt" size="1"> sito di rifiuti provenienti da altre strutture ed inoltre ha richiesto che la Ditta Sogin produca un piano industriale futuro che garantisca, attraverso lo studio e la ricerca delle energie alternative, nuovi posti di lavoro per i giovani di Bosco Marengo.</span></p>
<p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><span style="font-size: 8pt" size="1"><strong>Data di aggiornamento:</strong></span><span style="font-size: 8pt" size="1"> 20/03/2008</span></p>]]>
</description>
<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 0:00:00 +0100</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[23/02/2008 - PROGETTO  RECUPERO]]></title>
<link>http://www.comune.boscomarengo.al.it/news.php?id_news=13</link>
<description>
<![CDATA[<p><a href="http://www.comune.boscomarengo.al.it/download/pieghevole.pdf" target="_blank"><img class="layout" height="16" alt="" src="http://www.comune.boscomarengo.al.it/images/icona_pdf.gif" width="16" align="absMiddle" /></a>&nbsp; Pieghevole&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.comune.boscomarengo.al.it/download/opuscolo.pdf" target="_blank"><img class="layout" height="16" src="http://www.comune.boscomarengo.al.it/images/icona_pdf.gif" width="16" align="absMiddle" alt="" /></a>&nbsp; Opuscolo</p>
<p>Per ulteriori informazioni collegarsi al sito :</p>
<p><a href="http://extranet.regione.it/ambiente/rifiuti/recupero-dati.htm">http://extranet.regione.it/ambiente/rifiuti/recupero-dati.htm</a></p>]]>
</description>
<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 0:00:00 +0100</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[23/02/2008 - DISCARICA  STRADA GHIARE]]></title>
<link>http://www.comune.boscomarengo.al.it/news.php?id_news=15</link>
<description>
<![CDATA[<p>ARPA</p>
<p><a href="http://www.comune.boscomarengo.al.it/download/Risultati_rifiuti_luglio-07_2.3.pdf" target="_blank"><img class="layout" height="16" alt="" src="http://www.comune.boscomarengo.al.it/images/icona_pdf.gif" width="16" align="absMiddle" /></a>&nbsp;RISULTATO RIFIUTI&nbsp; <a href="http://www.comune.boscomarengo.al.it/download/Allegato3a.PDF" target="_blank"><img class="layout" height="16" alt="" src="http://www.comune.boscomarengo.al.it/images/icona_generica.gif" width="16" align="absMiddle" /></a>&nbsp;ALLEGATO 3a</p>
<p><a href="http://www.comune.boscomarengo.al.it/download/Allegato3b.PDF" target="_blank"><img class="layout" height="16" alt="" src="http://www.comune.boscomarengo.al.it/images/icona_generica.gif" width="16" align="absMiddle" /></a>&nbsp;ALLEGATO 3b</p>
<p><a href="http://www.comune.boscomarengo.al.it/download/Capitolato%20discarica%20strada%20Ghiare.doc" target="_blank"><img class="layout" height="16" alt="" src="http://www.comune.boscomarengo.al.it/images/icona_doc.gif" width="16" align="absMiddle" /></a>&nbsp;CAPITOLATO DISCARICA</p>
<p><a href="http://www.comune.boscomarengo.al.it/download/Disciplinare%20di%20gara%20discarica%20strada%20Ghiare.doc" target="_blank"><img class="layout" height="16" alt="" src="http://www.comune.boscomarengo.al.it/images/icona_doc.gif" width="16" align="absMiddle" /></a>&nbsp;DISCIPLINARE DI GARA DISCARICA</p>
<p><a href="http://www.comune.boscomarengo.al.it/download/Avviso%20di%20gara.doc" target="_blank"><img class="layout" height="16" alt="" src="http://www.comune.boscomarengo.al.it/images/icona_doc.gif" width="16" align="absMiddle" /></a>&nbsp;AVVISO DI GARA</p>
<p><a href="http://www.comune.boscomarengo.al.it/download/Bando%20definitivo.pdf" target="_blank"><img class="layout" height="16" alt="" src="http://www.comune.boscomarengo.al.it/images/icona_pdf.gif" width="16" align="absMiddle" /></a>&nbsp;BANDO DEFINITIVO</p>]]>
</description>
<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 0:00:00 +0100</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[26/01/2008 - Sogin]]></title>
<link>http://www.comune.boscomarengo.al.it/news.php?id_news=11</link>
<description>
<![CDATA[&nbsp; 
<p style="margin-bottom: 0cm">Bosco Marengo, 24 gennaio 2008</p>
<p style="margin-bottom: 0cm"></p>
<p style="margin-bottom: 0cm"><br /></p>
<p style="margin-bottom: 0cm"><br /></p>
<p style="margin-bottom: 0cm">Ill.mo Dr. Massimo Romano</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">Amministratore Delegato SOGIN</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">Via Torino, 6 </p>
<p style="margin-bottom: 0cm">00184 ROMA</p>
<p style="margin-bottom: 0cm"><br /></p>
<p style="margin-bottom: 0cm"></p>
<p style="margin-bottom: 0cm"><br /></p>
<p style="margin-bottom: 0cm"><br /></p>
<p style="margin-bottom: 0cm"><br /></p>
<p style="margin-bottom: 0cm"><br /></p>
<p style="margin-bottom: 0cm"><br /></p>
<p style="margin-bottom: 0cm"><br /></p>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="justify">In relazione alla riunione avvenuta a Torino, al tavolo di trasparenza, invio questa lettera per <span style="text-decoration: none">ribadire</span> tutto ciò che ho espresso durante il suddetto incontro.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="justify">Data la scarsa comunicazione da parte della ditta Sogin con la popolazione, si è creato un clima di estrema diffidenza e preoccupazione nei cittadini. L'idea originale di creare un infopoint non ha mai avuto seguito ed occorre, a mio parere, che la popolazione venga informata con trasparenza e dettagliatamente da personale Sogin preparato a tale scopo.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="justify">Deve essere <u>assicurato ufficialmente per iscritto</u> che Bosco Marengo non diventerà mai un sito di stoccaggio per rifiuti provenienti da altri Siti, compresi rifiuti medicali radioattivi e tanto meno un deposito nazionale quindi dovrà essere solo <u>deposito provvisorio</u> di se stesso!</p>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="justify"><br /></p>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="justify">Distinti Saluti</p>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="justify"><br /></p>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="justify"><br /></p>
<p style="margin-bottom: 0cm"><br /></p>
<p style="margin-bottom: 0cm">Il Sindaco di Bosco Marengo</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">Angela Lamborizio</p>]]>
</description>
<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 0:00:00 +0100</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[03/11/2007 - Protezione Civile]]></title>
<link>http://www.comune.boscomarengo.al.it/news.php?id_news=10</link>
<description>
<![CDATA[]]>
</description>
<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 0:00:00 +0100</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[14/07/2007 - Evoluzione del paesaggio]]></title>
<link>http://www.comune.boscomarengo.al.it/news.php?id_news=9</link>
<description>
<![CDATA[<p>Venerdì 13 luglio 2007 alle ore 21.00 si è tenuta presso il Mulino Comunale di BoscoMarengo, una delle sedi del Parco Fluviale del Po e dell'Orba, una conferenza su "EVOLUZIONE DEL PAESAGGIO AGRO-FORESTALE NELL'AREA DI BOSCO MARENGO,CASALCERMELLI E FRUGAROLO" durante la quale i relatori Dott. F. Giannetti, IPLA S.pA. e Dott.A. &nbsp;Canavesio,&nbsp; IPLA S.p.A, hanno dimostrato con interessanti immagini satellitari, le&nbsp;modifiche del paesaggio agro-forestale per impostare nuove politiche di sviluppo del territorio rurale. Chi è interessato può consultare la documentazione presente sul sito <a href="http://www.regione.piemonte.it/agri/">www.regione.piemonte.it/agri/</a></p>
<p></p>]]>
</description>
<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 0:00:00 +0100</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
